Contratti pubblici, Appalto di fornitura, Procedure di evidenza pubblica, Tar Lazio, sez. 1 quater, sentenza n.18623 del 25.10.2025

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Contratti pubblici, Appalto di fornitura, Procedure di evidenza pubblica, Tar Lazio, sez. 1 quater, sentenza n.18623 del 25.10.2025

Procedure di evidenza pubblica: sull’interesse a ricorrere e l’individuazione del controinteressato e sulla determinazione del valore dell’appalto

Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Partecipazione di due sole imprese – Ricorso avverso l’esclusione prima dell’aggiudicazione – Controinteressato – Insussistenza

La natura e il livello di tutela dell’interesse a concorrere all’aggiudicazione – che è e resta strumentale e non finale – non muta in ragione del numero di partecipanti alla procedura perché nel rapporto con il bene della vita si inserisce, in ogni caso, la necessaria intermediazione provvedimentale dell’amministrazione procedente, chiamata, a valle dell’apertura delle offerte, ad assumere, all’esito di complesse valutazioni, le determinazioni definitive sull’opportunità o meno di contrarre.

Prima di tale decisione, ogni concorrente è titolare solo dell’interesse ‒ non tutelato dall’ordinamento ‒ a confrontarsi con la platea più ristretta possibile di candidati, non idoneo a fargli acquisire la qualità di controinteressato nel giudizio in cui altri stia coltivando il proprio interesse, parimenti strumentale, a partecipare alla procedura”. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Importo della garanzia provvisoria – Clausole di opzione – Inclusione

L’art. 14, comma 4, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nel voler includere, all’interno del valore complessivo dell’affidamento, qualsiasi forma di eventuali opzioni, adotta una formulazione generica, idonea a ricomprendere non solo l’ipotesi dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c., ma anche forme “spurie” o “ibride”, in cui la causa tipica della corrispondente figura civilistica si arricchisce con – o viene alterata e contaminata da – elementi alla stessa estranei, coerentemente con il disposto dell’art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e, più in generale, con la specialità dei contratti di opere pubbliche.  (2).

In motivazione, la sezione sottolinea che del resto, anche per accordi-quadro e sistemi dinamici di acquisizione ‒ che non attribuiscono certo al committente alcun diritto potestativo di affidare l’esecuzione della prestazione bensì postulano una nuova manifestazione di consenso da parte del contraente privato (seppure parzialmente vincolato dalla precedente accettazione delle condizioni poste dall’accordo-quadro o dal sistema dinamico di acquisizione) ai fini, rispettivamente, della stipula dei contratti attuativi o dell’aggiudicazione degli appalti specifici ‒ l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, ai sensi dell’art. 14, comma 16, del d.lgs. 36/2023, sicché la determinazione del valore complessivo dell’affidamento (e, quindi, della garanzia provvisoria) prescinde dal carattere unilaterale o consensuale degli ordinativi di fornitura”.

(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 31 marzo 2021, n. 276; T.a.r. per il Lazio, sez. III, 6 marzo 2025, n. 4807.

Fonte Giustizia Amministrativa

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