Contratti, L’interpretazione, Cassazione Civile, Seconda Sezione, Sentenza n. 27186 del 15/09/2022
In tema di interpretazione dei contratti, l’indagine circa la comune volontà dei contraenti deve essere condotta sui binari del senso letterale delle espressioni usate e della individuazione della ratio del precetto contrattuale, tracciati dall’art.1362 c.c.
Infatti, è stato affermato da questa Corte il principio (vedi Cass. n. 25840 del 2014), che va qui ribadito, alla cui stregua detta disposizione codicistica impone all’interprete del contratto di ricostruire in primo luogo la volontà delle parti: per far ciò deve muovere dal testo contrattuale, verificando se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti, e le altre parti del testo.
Si tratta di un percorso non semplicemente lineare che muova dal testo per risalire all’intenzione, ma di un percorso circolare, il quale impone all’interprete di compiere l’esegesi del testo; ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti; verificare se l’ipotesi di comune intenzione ricostruita in base al testo sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta anche esecutiva, dei contraenti, sicché non si esclude che debba essere indagato il significato proprio delle parole, imponendosi esclusivamente di negare valore al brocardo in claris non fit interpretatio (Cass. n. 24421 del 2015).
Fonte Suprema Corte di Cassazione