Bancario, Contratti, Mutuo, Clausole del tasso Euribor, Nullità parziale, Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione, sentenza n. 12007 del 03/05/2024
Nullità ex art. 2 l. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE
Contratti di mutuo – Clausole relative al tasso Euribor – Necessità della conoscenza di intese illecite restrittive della concorrenza e della volontà di conformare il contratto a dette pratiche – Assenza di codesti requisiti – Nullità ex art. 2 l. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE – Esclusione – Determinazione dell’Euribor quale oggetto di intese restrittive della concorrenza allo scopo di manipolare detto indice – Nullità parziale – Conseguenze.
La Sezione Terza civile, decidendo sul ricorso volto a far accertare la nullità della clausola del contratto di mutuo relativo al tasso Euribor per il periodo 2005-2008, ha enunciato – nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. – i seguenti principî di diritto:
«I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE»;
«Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse»;
«In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento».
Fonte Suprema Corte di Cassazione