Arbitrato, Impugnazione per nullità del lodo arbitrale, Concetto di “prospective overruling”, Vicenda ermeneutica dell’ art. 829, comma 3, c.p.c, Ordinanza interlocutoria n. 20472 del 02-03/08/2018, Prima sezione Suprema Corte di Cassazione

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Arbitrato, Impugnazione per nullità del lodo arbitrale, Concetto di “prospective overruling”, Vicenda ermeneutica dell’ art. 829, comma 3, c.p.c, Ordinanza interlocutoria n. 20472 del 02-03/08/2018, Prima sezione Suprema Corte di Cassazione

Art. 829, comma 3, c.p.c, art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006, Corte Cost. n. 13 del 2018

IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE – VICENDA ERMENEUTICA DELL’ART. 829, COMMA 3, C.P.C., COME NOVELLATO DALL’ART. 24 D.LGS. N. 40 DEL 2006 – ESTENSIONE DEL CONCETTO DI “PROSPECTIVE OVERRULING” – APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE GENERALE SULLA RIMESSIONE IN TERMINI PER “CAUSA NON IMPUTABILE” DELLA DECADENZA – QUESTIONI DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Sez. 1 ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, al fine dell’eventuale rimessione alle Sez. U delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:

a) se il concetto di “prospective overruling” sia estensibile alla legge sostanziale (quale è reputata la regola posta dal novellato art. 829, comma 3, c.p.c., secondo Corte Cost. n. 13 del 2018) ed oltre i mutamenti degli indirizzi consolidati del giudice di legittimità;

b) se, in ogni caso, con riguardo alla vicenda ermeneutica della suddetta disposizione, nonché di quella transitoria dettata dall’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006, sia applicabile l’istituto generale della rimessione in termini per “causa non imputabile” della decadenza quando si fosse creato un ragionevole affidamento sulla precedente interpretazione letterale offerta dalla giurisprudenza di merito successivamente disattesa da quella di legittimità.

Fonte Suprema Corte di Cassazione

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