Amministrativo, Procedimento amministrativo, Conferenza di servizi, Dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili, Superamento del dissenso da parte dell’amministrazione procedente, Necessaria rimessione della questione al Consiglio dei Ministri, Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 9338 del 16 aprile 2018
Le Sezioni unite della Cassazione si pronunciano in ordine al superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili
In caso di dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile, nel novero dei quali si colloca quello paesaggistico, il meccanismo previsto dal 3° comma dell’art. 14- quater della l. n. 241/90 impedisce alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rende doverosa, ove l’amministrazione procedente intenda perseguire il superamento del dissenso, la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri (1).
(1) I. – Nella sentenza in epigrafe le Sezioni unite della Corte di cassazione, pronunciando in sede di impugnazione di sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, si occupano delle previsioni attinenti al funzionamento della conferenza di servizi, con specifico riferimento al ruolo che in tale modulo procedimentale assume il dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (quali quelli ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità) e alle modalità di possibile superamento di tale dissenso.
La pronuncia in rassegna è riferita alla disciplina dettata dall’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 (rubricato “Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi”), nel testo risultante dall’art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a sua volta fatto oggetto di interventi modificativi dai decreti- legge 13 maggio 2011, n. 70 e 18 ottobre 2012, n. 179.
L’intera disciplina della conferenza di servizi, come noto, è stata successivamente rivisitata dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127; attualmente, la disciplina dei “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti” è contenuta nel testo novellato dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, mentre il vigente art. 14-quater della medesima legge ha ad oggetto la “Decisione della conferenza di servizi”.
La normativa in vigore in tema di superamento del dissenso espresso, in seno alla conferenza di servizi, dalle amministrazioni portatrici di interesse sensibili (di cui al novellato art. 14-quinquies cit.), stabilisce peraltro un meccanismo procedimentale in parte diverso da quello in precedenza previsto dall’art. 14-quater (vecchio testo), del quale ultimo si occupano le Sezioni unite nella sentenza in esame.
Ciò non toglie che, al di là degli specifici meccanismi di tecnica procedimentale, tanto nella disciplina del (vecchio) art. 14-quaterquanto in quella del (nuovo) art. 14-quinquies il superamento del dissenso in materia di interessi sensibili passi attraverso una strutturazione del procedimento che vede uno spostamento all’esterno della conferenza della formulazione di una quota della decisione e il conseguente coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che è il profilo precipuo di cui si occupa la sentenza delle Sezioni unite qui esaminata.
Fonte Giustizia Amministrativa