Amministrativo, Edilizia e Urbanistica, Piano Regolatore, Tar Lombardia, sez. II, Sentenza 09 gennaio 2026 n. 119
- Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Osservazioni – Natura giuridica
Non sussiste un rapporto di rigida correlazione tra le osservazioni recepite e le scelte pianificatorie del comune di superamento delle osservazioni medesime, perché questo significherebbe privare il pianificatore della discrezionalità che gli appartiene sino all’esito del procedimento e anteporre l’interesse privato al godimento più lucrativo della propria area a quello preminente pubblicistico della pianificazione. Il potere pianificatorio non è vincolato alle osservazioni dei privati e le osservazioni non costituiscono proposte di provvedimento amministrativo. (1).
- Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Autorizzazione attività produttiva – Variante – Temporaneità
L’autorizzazione produttiva, avente una portata puntuale e un’efficacia temporalmente determinata, opera su un piano diverso da quello dello strumento pianificatorio generale, che ha invece un effetto a tempo indeterminato e di portata generale. La circostanza che il provvedimento di approvazione della realizzazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti determini automaticamente una variazione allo strumento urbanistico comunale non può certo significare che tale variante abbia carattere definitivo e non sia piuttosto da considerare operante sino alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione cui è collegata. Nonostante la normativa non sia esplicita sul punto, si rinvengono nel sistema una serie di indici che inducono a qualificare come temporanea e provvisoria la variazione dello strumento urbanistico, ancorandone la durata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, alla cui scadenza deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell’area con tutte le connesse conseguenze. (2).
In motivazione, il T.a.r. evidenzia che nonostante la normativa non sia esplicita sul punto, si rinvengono nel sistema una serie di indici che inducono a qualificare come temporanea e provvisoria la variazione dello strumento urbanistico, ancorandone la durata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, alla cui scadenza deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell’area con tutte le connesse conseguenze.
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 11 luglio 2024, n. 2128; idem, 26 settembre 2022, n. 2053.
(2) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 358; Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6427; sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8086; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 3767; sez. III, 24 gennaio 2022, n. 155.
Fonte Giustizia Amministrativa
