Amministrativo, Bilancio e contabilità pubblica, Bilancio degli enti locali dissestati, Corte Costituzionale, Sentenza n. 17 del 19 febbraio 2026

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Amministrativo, Bilancio e contabilità pubblica, Bilancio degli enti locali dissestati, Corte Costituzionale, Sentenza n. 17 del 19 febbraio 2026

Norme impugnate:  Artt. 259, c. 1°, 261, c. 4°, e 262, c. 1°, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, con ordinanza del 10 aprile 2025, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2025.

non fondatezza – inammissibilità
Bilancio e contabilità pubblica – Bilancio degli enti locali dissestati – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Termine perentorio di presentazione al Ministro dell’interno – Ulteriore termine perentorio entro cui presentare una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell’apposita commissione ministeriale – Mancato rispetto – Effetti – Possibilità di un intervento sollecitatorio da parte del prefetto, come previsto in altre ipotesi, anziché scioglimento dell’ente – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza, nonché violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle – Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica – Bilancio degli enti locali dissestati – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Termini perentori di presentazione al Ministro dell’interno dell’ipotesi indicata o della nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell’apposita commissione ministeriale – Mancato rispetto – Effetti – Scioglimento obbligatorio dell’ente – Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza, nonché violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di tutela delle autonomie locali, e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle – Non fondatezza delle questioni.

Fonte Corte Costituzionale

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