Amministrativo, AGCM, Pratiche commerciali scorrette, Discrezionalità di valutazione, Cons. Stato, sez. VI, sentenza del 25 luglio 2025 n. 6631

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Amministrativo, AGCM, Pratiche commerciali scorrette, Discrezionalità di valutazione, Cons. Stato, sez. VI, sentenza del 25 luglio 2025 n. 6631

Dlgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo
Sulla discrezionalità dell’AGCM a valutare l’idoneità degli impegni assunti da un’impresa a far cessare un comportamento scorretto

Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Impegni assunti dall’impresa – Valutazione idoneità – Discrezionalità

Ai sensi dell’art. 27, comma 7, del d.lgs. n. 206 del 2005, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’accogliere o nel respingere le offerte di impegno a cessare il comportamento scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell’apertura di una procedura di infrazione gode di ampia discrezionalità che si estrinseca in una duplice direzione:

i) sia nell’accertare se il caso, per la sua gravità intrinseca e per la natura manifesta della scorrettezza esaminata, merita comunque la finalizzazione del procedimento sanzionatorio, che resterebbe altrimenti inibita dall’accettazione della dichiarazione di impegno;
ii) sia nella valutazione dei contenuti specifici della dichiarazione espressiva dello ius poenitendi; sicché anche l’apprezzamento circa l’effettiva idoneità degli impegni proposti a rimuovere le situazioni che hanno dato causa alle contestazioni rientra nella valutazione tecnico-discrezionale degli impegni presentati nella sfera di esercizio dell’ampio potere che compete all’Autorità. (1).

Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Impegni assunti dall’impresa – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti

La valutazione discrezionale dell’AGCM nell’accogliere o nel respingere le offerte di impegno a cessare il comportamento scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell’apertura di una procedura di infrazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab estrinseco e si realizza solo nel caso di evidenza della illogicità o irragionevolezza evidenti della motivazione espressa. (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 11175 del 2023

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

Fonte Giustizia Amministrativa

 

 

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