Amministrativo, Contratti Pubblici e Obbligazioni della Pubblica Amministrazione, Gara, Cons. Stato, sez. V, sentenza del 04 dicembre 2025 n. 9573

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Amministrativo, Contratti Pubblici e Obbligazioni della Pubblica Amministrazione, Gara, Cons. Stato, sez. V, sentenza del 04 dicembre 2025 n. 9573

Sul diritto di accesso all’offerta tecnica in presenza di segreti tecnici e commerciali e sul decorso del termine per impugnare l’aggiudicazione

  • Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Giustizia amministrativa – Ricorso – Termine

Il termine di decadenza per la proposizione di ricorso avverso gli atti di gara decorre  dal  momento in cui l’operatore economico abbia effettiva contezza del contenuto delle offerte e dei documenti di gara da cui evincere i vizi deducibili, onde evitare la  proposizione di ricorsi al buio, con conseguente incremento del contenzioso, in spregio alle esigenze di speditezza dei giudizi in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici. (1).

La sezione ha pertanto respinto l’eccezione di improcedibilità avanzata da parte appellata, riferita alla mancata impugnazione dell’aggiudicazione, non essendo stata ancora esitata l’istanza di accesso.

  • Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara– Segreti tecnici e commerciali – Accesso difensivo – Contemperamento

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 2025, n. 36, è consentito l’accesso amministrativo al concorrente ove esso appaia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici; pertanto il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario funge da valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, che non può subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un’istanza di oscuramento di parti delle offerte. Spetta alla stazione appaltante l’effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale. (2).

  • Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Accesso difensivo – Segreti tecnici e commerciali – Limite

Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how; essendo necessario un bilanciamento volto all’enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. L’ostensione può essere negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. (3).

  • Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara – Accesso difensivo – Onere probatorio

In caso di accesso difensivo, ai sensi dell’art. 35, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, se è vero che l’onere di provare l’indispensabilità della documentazione grava sul richiedente, è parimenti indubitabile che la portata dell’onere probatorio in discorso dipende dal caso concreto. (4).

La sezione ha al riguardo posto in luce la scarsa differenza di punteggio tra l’istante, seconda classificata, e l’aggiudicataria (in simili termini, Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620).

(1) Conformi: Cons Stato, sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352 e – sia pure in riferimento ad una gara disciplinata dal dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – 15 ottobre 2024, n. 8257.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025. n. 6620; Corte di giustizia UE, sez. IX, ord. 10 giugno 2025, C-686/24, Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati che, in risposta alla seguente questione pregiudiziale posta, in relazione all’art. 53, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, con ord. Cons. Stato, sez. V, n. 8278 del 2024 “Se l’articolo 39 [della] direttiva 2014/25/UE- da cui si desume, così come dall’articolo 28 [della] direttiva 2014/23[/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1)] e dall’articolo 21 [della] direttiva 2014/24/UE, che il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo – osti [a una] disciplina nazionale (…) che dispone di esibire la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali nel caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, senza prevedere modalità di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali” ha così statuito “L’articolo 39 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 1 dicembre 2025, n. 9454; Corte di giustizia, sez. X, ord. 10 giugno 2025, C-686/2024 C-686/24, Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati; quanto alla necessità del ricorrere di ipotesi di segretezza oggettiva: Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; 25 giugno 2025, n. 5547.

(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547.

Fonte Giustizia Amministrativa

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