Finanziario, revisione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento in materia di mercati, Consob
Consob ha approvato (delibera n. 21028 del 3 settembre 2019) un intervento di revisione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento in materia di mercati adottato con la delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.
Le principali modifiche apportate al testo normativo sono state sottoposte ad una consultazione pubblica svolta nel periodo compreso tra il 15 e il 28 febbraio scorso.
L’attività di revisione ha riguardato, in particolare:
(a) la disciplina delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato e dei relativi obblighi informativi e
(b) le comunicazioni dovute in merito all’esenzione per l’attività accessoria in derivati su merci.
Per quanto riguarda il punto (a), ovvero la disciplina delle attività connesse e strumentali e delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato, l’intervento di modifica (cfr. articolo 4, comma 2) ha determinato un ampliamento del perimetro delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato, comprendendovi anche le partecipazioni in società la cui attività consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l’inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari e che sono autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
A completamento della disciplina delle partecipazioni detenibili e delle attività connesse e strumentali, sono stati introdotti alcuni obblighi di natura informativa a carico del gestore del mercato, che riguardano in particolare le misure organizzative adottate dal gestore per garantire la separatezza tra le differenti aree di operatività nonché per identificare e gestire eventuali situazioni di conflitti di interesse (cfr. articolo 21, comma 1).
In riferimento, invece, al punto (b) la modifica ha riguardato la disciplina della comunicazione funzionale a fruire dell’esenzione, prevista dalla direttiva Mifid II, per le attività in derivati su merci che rivestano carattere accessorio rispetto all’attività principale della persona e del gruppo cui la stessa appartiene (cfr. articolo 65, comma 4), nel proposito di chiarire la portata dell’obbligo informativo e consentirne un più agevole adempimento.
Inoltre, alla luce delle evidenze accumulate nel concreto funzionamento delle norme e nel proposito di perseguire un continuo miglioramento della qualità della regolazione, si è colta l’occasione per rimediare ad un difetto di coordinamento delle disposizioni transitorie della disciplina relativa alle società con azioni quotate che vengono sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società, contenute nell’articolo 18, comma 1, del Regolamento mercati.
Più esattamente, è stata eliminata la previsione del termine di diciotto mesi dall’inizio dell’eventuale attività di direzione e coordinamento per conformarsi alle condizioni previste dalla disciplina normativa, essendo applicabile alle società assoggettate a direzione e coordinamento dopo la quotazione la sola disposizione transitoria per gli adeguamenti di governance concernenti la composizione dei comitati endoconsiliari già presente nell’articolo 16, comma 3, del medesimo regolamento, che individua un termine di trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.
Sono poi stati eliminati gli specifici obblighi informativi verso la Consob e il pubblico relativamente all’adeguamento alla disciplina normativa.
09 settembre 2019
Fonte Consob