Finanziario, futures, swaps ed ogni altro contratto derivato connesso a merci, Consob
Consob ha comunicato all’Esma, l’autorità europea dei mercati finanziari, la propria volontà di conformarsi agli Orientamenti emanati in materia di derivati su merci ricadenti nei punti 6 e 7 della sezione c, dell’allegato I, della direttiva Mifid II (Avviso del 25 luglio 2019).
Gli Orientamenti aggiornano quelli adottati dall’Esma nell’ottobre 2015 per adeguarli al nuovo quadro normativo senza modificarne la sostanza.
Gli Orientamenti forniscono chiarimenti sulla definizione di taluni strumenti finanziari di cui all’allegato I, Mifid II, interamente recepito nel Testo unico della finanza – Tuf e chiariscono in particolare la portata e le modalità di applicazione dei contratti derivati di cui alle categorie:
C6, che menziona i contratti di opzione, futures, swaps ed ogni altro contratto derivato connesso a merci che può essere liquidato con consegna fisica purché negoziato su un mercato regolamentato e/o un sistema multilaterale di negoziazione;
C7, che menziona i contratti di opzione, futures, swaps,forwards ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto C6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
L’Esma ritiene ancora valide le indicazioni contenute negli Orientamenti e ne ha aggiornato il contenuto per tener conto delle modifiche conseguenti all’entrata in vigore della Mifid II.
In particolare, la menzione delle sedi di negoziazione (mercato regolamentato e sistema multilaterale di negoziazione) viene integrata con la nuova tipologia di sede di negoziazione introdotta da Mifid II (i cosiddetti OTF – sistemi organizzati di negoziazione).
Viene inoltre menzionata l’esclusione dalla categoria del C6, con riferimento ai prodotti energetici all’ingrosso con consegna fisica e negoziati su un OTF, in conformità con il nuovo testo del C6 introdotto dalla Mifid II.
Gli orientamenti sono stati integrati, altresì, con un mero richiamo alle definizioni di cui al Regolamento delegato Ue 2017/565, pubblicato a latere della Mifid II.
Nella restante parte, il testo degli Orientamenti ricalca la versione precedente, su cui la Consob aveva già notificato all’Esma l’intenzione di conformarsi.
29 luglio 2019
Fonte Consob